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Il consenso informato e la partecipazione del minore: quadro normativo, deontologico e clinico in Italia

  • 28 dic 2025
  • Tempo di lettura: 11 min

Introduzione: dal minore-oggetto al minore-soggetto di diritti

L’evoluzione del concetto di consenso informato in ambito sanitario e psicologico riflette un profondo cambiamento culturale e giuridico nella considerazione del minore. L’ordinamento italiano ha progressivamente superato una visione paternalistica, in cui il bambino era considerato esclusivamente oggetto di protezione e decisione altrui, per riconoscerlo come soggetto titolare di diritti propri. Tale passaggio è coerente con una più ampia trasformazione del diritto di famiglia e del diritto sanitario, che pone al centro la persona nella sua globalità e nel suo percorso di sviluppo. In questo quadro, il diritto alla salute non è più interpretato come un bene amministrato unicamente dagli adulti di riferimento, ma come un diritto che deve essere esercitato nel rispetto della personalità, della dignità e delle capacità evolutive del minore. Il consenso informato diventa così uno strumento essenziale di partecipazione e non una mera formalità giuridica. Esso rappresenta il luogo di incontro tra tutela, autonomia progressiva e responsabilità adulta. In ambito psicologico, questa prospettiva assume un valore ancora più centrale, poiché il lavoro clinico si fonda sulla relazione e sul riconoscimento del soggetto.


Il riconoscimento della soggettività del minore trova fondamento sia nelle fonti sovranazionali sia in quelle interne. La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sancisce il diritto del bambino a essere ascoltato in tutte le questioni che lo riguardano, in funzione della sua età e maturità. Questo principio è stato progressivamente recepito dalla giurisprudenza e dalla legislazione italiana, fino a trovare una formulazione chiara nella Legge n. 219 del 2017. In tale contesto, l’informazione e l’ascolto del minore diventano parte integrante del processo di cura. Non si tratta solo di informare “per dovere”, ma di riconoscere che il minore è portatore di un punto di vista significativo. Anche quando non ha la titolarità formale del consenso, la sua opinione contribuisce a orientare le decisioni cliniche. Questo approccio rafforza la legittimità etica e relazionale dell’intervento.


Dal punto di vista clinico, riconoscere il minore come soggetto significa anche accettare la complessità del suo modo di comprendere e vivere l’esperienza terapeutica. Il bambino non interpreta la cura secondo categorie adulte, ma attraverso immagini, emozioni, fantasie e significati personali. Ignorare questa dimensione rischia di compromettere l’efficacia dell’intervento. Al contrario, coinvolgerlo in modo adeguato favorisce un senso di sicurezza e di fiducia. Il consenso informato, inteso come processo, permette di costruire un’alleanza terapeutica che include il minore, i genitori e il professionista. In questa prospettiva, il tempo dedicato alla spiegazione e all’ascolto diventa esso stesso tempo di cura. Tale impostazione è oggi considerata una buona pratica clinica e deontologica.


Il fondamento legislativo: la Legge 219/2017 e i principi costituzionali

La Legge 22 dicembre 2017, n. 219 rappresenta un punto di svolta nel panorama normativo italiano in materia di consenso informato. Essa stabilisce in modo esplicito che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona interessata. Questo principio, apparentemente rivolto agli adulti, trova una declinazione specifica anche per i minorenni. L’articolo 3 della legge afferma infatti che il minore ha diritto a ricevere informazioni sulle cure in modo consono alle sue capacità di comprensione. Tale previsione riconosce formalmente il valore della partecipazione del minore al processo decisionale. La norma non si limita a una dichiarazione di principio, ma impone un preciso dovere informativo in capo al professionista. In questo senso, la legge integra dimensione giuridica ed etica della cura.


Il fondamento della Legge 219/2017 si rintraccia nei principi costituzionali italiani. L’articolo 13 della Costituzione tutela l’inviolabilità della libertà personale, mentre l’articolo 32 riconosce la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività. Il consenso informato si colloca all’intersezione di questi due principi, poiché garantisce che ogni intervento sulla persona avvenga nel rispetto della sua libertà e dignità. Anche nel caso del minore, tali principi non vengono meno, ma sono modulati in funzione della sua condizione evolutiva. La Corte costituzionale e la dottrina hanno più volte ribadito che la protezione del minore non può tradursi in una negazione della sua soggettività. La legge, dunque, non sostituisce la volontà del minore con quella dei genitori, ma le pone in dialogo. Questo equilibrio è uno degli aspetti più delicati e significativi della normativa.


Un elemento innovativo della Legge 219/2017 è il riconoscimento del valore del tempo della comunicazione. La norma afferma che il tempo dedicato all’informazione e al dialogo tra professionista e paziente costituisce tempo di cura a tutti gli effetti. Questa affermazione ha importanti ricadute pratiche, soprattutto in ambito psicologico. Informare il minore non è un atto accessorio, ma una parte integrante dell’intervento. Ciò implica che il professionista debba investire competenze, sensibilità e creatività comunicativa. La legge, in questo senso, sostiene una pratica clinica attenta alla relazione e non solo alla prestazione. Per i minori, questo significa poter vivere l’esperienza di cura come qualcosa di comprensibile e non minaccioso. La norma rafforza quindi l’idea di un consenso informato come processo dinamico e condiviso.


Responsabilità genitoriale e consenso: profili giuridici

Nonostante la valorizzazione della volontà del minore, l’ordinamento italiano attribuisce ai genitori o al tutore la titolarità formale del consenso ai trattamenti sanitari. Questa scelta è coerente con il principio di responsabilità genitoriale sancito dal codice civile. L’articolo 316 c.c. stabilisce che tale responsabilità deve essere esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. Le decisioni in materia di salute rientrano tra le questioni di maggiore interesse per la vita del figlio. Di conseguenza, esse richiedono il consenso congiunto di entrambi i genitori, anche in caso di separazione o divorzio. Questo aspetto ha rilevanti implicazioni operative per i professionisti della salute. È necessario verificare attentamente la situazione giuridica della famiglia prima di avviare un percorso di cura.


Nel caso di affido condiviso, che rappresenta la situazione più frequente, nessun genitore può decidere unilateralmente in merito a trattamenti sanitari o psicologici di rilievo. La firma di entrambi è dunque necessaria per la validità del consenso. Solo nei casi di affido esclusivo, formalmente documentato, un solo genitore può esprimere validamente il consenso. Esistono inoltre situazioni particolari, come l’assenza o l’impedimento di uno dei genitori, in cui l’altro può esercitare la responsabilità in via esclusiva. Tali circostanze devono essere adeguatamente documentate per tutelare sia il minore sia il professionista. La chiarezza procedurale è fondamentale per evitare contenziosi e interruzioni del trattamento. Il rispetto delle regole giuridiche non è in contrasto con la cura, ma ne costituisce una cornice di sicurezza.


La Legge 219/2017 prevede anche strumenti di gestione dei conflitti genitoriali. Quando i genitori non raggiungono un accordo su cure ritenute necessarie, il trattamento può essere sospeso, salvo situazioni di urgenza. In tali casi, la decisione può essere rimessa al giudice tutelare, che valuta l’interesse superiore del minore. Questo meccanismo sottolinea come il consenso informato non sia solo una questione privata, ma anche un tema di rilevanza pubblica. L’intervento del giudice rappresenta una tutela estrema, ma necessaria, quando il conflitto adulto rischia di danneggiare il minore. Anche in queste situazioni, l’ascolto del minore può assumere un ruolo significativo. Il sistema giuridico, pur con i suoi limiti, cerca di mantenere il minore al centro della decisione.


Il modello della valorizzazione progressiva delle capacità del minore

La partecipazione del minore al consenso informato non è uniforme, ma segue un modello di valorizzazione progressiva. Questo approccio tiene conto dell’età, della maturità e delle capacità di comprensione del bambino o dell’adolescente. Nei primi anni di vita, il consenso è esclusivamente genitoriale, ma ciò non esonera il professionista dal dovere di spiegare al bambino cosa accadrà. Anche un bambino molto piccolo può beneficiare di una spiegazione semplice e rassicurante. L’uso di giochi, metafore e racconti aiuta a ridurre l’ansia e a creare un clima di fiducia. In questa fase, l’obiettivo non è ottenere un consenso formale, ma favorire una percezione di sicurezza. La comunicazione diventa uno strumento di contenimento emotivo.


Nella fascia d’età scolare, indicativamente tra i 7 e i 13 anni, il coinvolgimento del minore assume un carattere più sostanziale. Il bambino è in grado di comprendere il senso generale del percorso di cura e di esprimere opinioni e preferenze. La sua voce deve essere ascoltata e considerata, anche se la firma del consenso resta in capo ai genitori. Ignorare il punto di vista del bambino può compromettere l’alleanza terapeutica e l’efficacia dell’intervento. In questa fase, il consenso informato diventa un processo dialogico. Il professionista è chiamato a modulare il linguaggio e gli strumenti comunicativi. Il rispetto del minore si manifesta anche attraverso la possibilità di fare domande e di esprimere dubbi.


Durante l’adolescenza, soprattutto a partire dai 14 anni, il minore è spesso considerato capace di discernimento. La sua volontà deve essere acquisita, documentata e tenuta in seria considerazione. In alcuni ambiti specifici, come la salute sessuale o le dipendenze, l’adolescente può accedere autonomamente a determinati servizi. Questo riconoscimento risponde alla necessità di tutelare la salute anche in situazioni di fragilità relazionale o familiare. Clinicamente, l’adolescente che si sente riconosciuto nella sua autonomia è più propenso a impegnarsi nel percorso. Il consenso informato diventa così uno spazio di negoziazione e responsabilizzazione. La valorizzazione progressiva non elimina il ruolo degli adulti, ma lo ridefinisce in termini di accompagnamento.


Il consenso informato come fondamento dell’alleanza terapeutica

In ambito clinico, il consenso informato non può essere ridotto a un atto burocratico. Esso rappresenta una condizione essenziale dell’alleanza terapeutica, soprattutto nel lavoro con i bambini. Quando il bambino comprende l’ambito e il senso della cura, tende a impegnarsi più facilmente nella seduta. La comprensione favorisce la partecipazione attiva e riduce le resistenze. Il consenso informato diventa quindi uno strumento clinico oltre che giuridico. Esso permette di costruire una relazione basata sulla fiducia e sul rispetto reciproco. In questa prospettiva, l’alleanza non si costruisce solo con i genitori, ma anche con il bambino. Il riconoscimento del suo punto di vista rafforza il legame terapeutico.


Spiegare al bambino cosa succederà durante le sedute ha un profondo significato clinico. I bambini hanno un forte bisogno di prevedibilità, poiché essa contribuisce al senso di sicurezza. La spiegazione riduce l’ansia e previene malintesi o fantasie negative. Sapere perché stanno andando dallo psicologo aiuta i bambini a dare un senso all’esperienza. È importante chiarire che il professionista non è lì per rimproverarli o giudicarli. Spiegare che possono parlare, giocare o disegnare liberamente apre uno spazio di espressione autentica. Inoltre, riconoscere il loro diritto a fare domande e a non dire tutto subito rafforza il senso di controllo e rispetto.


Il consenso informato, inteso in questo modo, favorisce un clima di collaborazione. Il bambino si sente incluso e rispettato, non semplicemente “portato” in terapia. Questo atteggiamento ha effetti positivi anche sulla continuità del trattamento. Un bambino che comprende e accetta il percorso è meno incline all’opposizione o al ritiro. Clinicamente, ciò permette di lavorare in modo più profondo e autentico. L’alleanza terapeutica diventa una costruzione condivisa, che coinvolge tutti gli attori del processo di cura. Il consenso informato è quindi all’interfaccia tra quadro legale e quadro clinico. Esso rappresenta l’inizio di una relazione terapeutica significativa.


Comprendere la percezione del bambino dello psicologo e della terapia

Comprendere come il bambino percepisce lo psicologo e lo spazio terapeutico è un elemento centrale del lavoro clinico. L’esperienza soggettiva del bambino non è un aspetto secondario, ma parte integrante del processo terapeutico. Il bambino attribuisce significati personali alla terapia, spesso diversi da quelli immaginati dagli adulti. Può vedere lo psicologo come un alleato, un giudice, un aiutante o una figura minacciosa. Queste rappresentazioni influenzano profondamente il suo coinvolgimento. Interrogare il bambino su come vive le sedute permette di accedere a questi significati. Questo ascolto attivo è già di per sé un intervento terapeutico.


Il bambino non vive la terapia come un adulto e non la comprende attraverso categorie astratte. Egli utilizza immagini, giochi, storie e simboli per dare senso all’esperienza. Adattare la postura clinica a queste modalità espressive è fondamentale. L’uso di giochi, disegni, fotografie o narrazioni facilita la comunicazione e l’espressione emotiva. Comprendere cosa piace o cosa spaventa il bambino permette di modulare l’intervento. Questo adattamento non è una concessione, ma una competenza professionale. Esso contribuisce a rafforzare il senso di sicurezza e di competenza del bambino. La terapia diventa così uno spazio abitabile e significativo.


Chiedere il consenso del bambino significa anche riconoscere il suo diritto a non rivelare tutto di sé. Questo principio è centrale sia dal punto di vista clinico sia deontologico. Nessuno può essere costretto a raccontare ciò per cui non si sente pronto. Rispettare i tempi del bambino rafforza la fiducia nella relazione. Il consenso informato, in questo senso, è un processo continuo e rinegoziabile. Esso accompagna l’evoluzione del percorso terapeutico. Un bambino ben informato è un bambino che si sente rispettato e incluso. Spesso, questo è l’inizio di una solida alleanza terapeutica.


Il quadro deontologico: obblighi e responsabilità dello psicologo

Il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani attribuisce al consenso informato un valore centrale nella pratica professionale. L’articolo 31 stabilisce che le prestazioni a favore di minorenni sono subordinate al consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. Tuttavia, il codice non si limita a questo aspetto formale. Esso sottolinea l’importanza di informare il destinatario dell’intervento in modo adeguato. Anche il minore, per quanto possibile, deve essere messo nelle condizioni di comprendere ciò che lo riguarda. Questo obbligo riflette una concezione etica della professione. Il consenso informato diventa espressione di rispetto per la persona.


È fondamentale distinguere il consenso informato sanitario dal consenso al trattamento dei dati personali. Sebbene entrambi siano necessari, essi rispondono a finalità diverse. Mantenere moduli separati garantisce maggiore trasparenza e tutela per il paziente. In ambito psicologico, la riservatezza assume un valore particolare. Con gli adolescenti, lo psicologo deve garantire la confidenzialità dei contenuti delle sedute. Ai genitori possono essere fornite informazioni sull’andamento generale del percorso, ma non sui dettagli. Questa gestione equilibrata rafforza la fiducia del minore. Il rispetto del segreto professionale è parte integrante dell’alleanza terapeutica.


Cercare il consenso del bambino significa riconoscerlo come soggetto attivo della seduta. Questo riconoscimento pone le basi di una relazione terapeutica rispettosa e collaborativa. Nella pratica clinica, spesso si parla molto di valutazione, diagnosi e inquadramento. Al contrario, si parla ancora poco di consenso informato come processo relazionale. Ricordare che il consenso non è una formalità amministrativa è essenziale. Esso si colloca all’interfaccia tra quadro legale e quadro clinico. Informare, raccogliere l’accordo e rispettare i diritti sono atti terapeutici. Il consenso informato dà senso all’approccio proposto.


Conclusioni: il consenso informato come spazio di cura condivisa

Il consenso informato del minore rappresenta oggi uno dei punti di incontro più significativi tra diritto, etica e clinica. Esso riflette una concezione della cura centrata sulla persona e sulla relazione. Rispettare il diritto del minore all’informazione significa riconoscerne la dignità e il valore. La normativa italiana offre una cornice chiara, ma lascia spazio alla responsabilità professionale. È nella pratica quotidiana che il consenso informato prende forma concreta. Il modo in cui si spiega, si ascolta e si coinvolge il minore fa la differenza. Il consenso diventa così un processo vivo e dinamico.


Dal punto di vista clinico, il consenso informato favorisce la partecipazione attiva e l’impegno nel percorso terapeutico. Un bambino che comprende e si sente rispettato è più incline a collaborare. La prevedibilità e la chiarezza riducono l’ansia e aumentano il senso di sicurezza. L’alleanza terapeutica si costruisce giorno per giorno, anche attraverso piccoli gesti comunicativi. Spiegare, chiedere e rispettare sono azioni terapeutiche. Il consenso informato sostiene la qualità della relazione. Esso contribuisce all’efficacia dell’intervento.


In conclusione, il consenso informato non è solo un obbligo giuridico o deontologico. È uno spazio di incontro tra il mondo dell’adulto e quello del bambino. È il luogo in cui il minore può sentirsi visto, ascoltato e riconosciuto. Un bambino ben informato è un bambino incluso nel proprio percorso di cura. Spesso, questo è l’inizio di una solida alleanza terapeutica. Investire nel consenso significa investire nella relazione. Ed è proprio nella relazione che la cura trova il suo senso più profondo.


Riferimenti Bibliografici

Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). Principles of biomedical ethics (8th ed.). Oxford University Press.


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